Statuto

STATUTO DELLA COMMISSIONE PARI OPPORTUNITÀ

Art.1 – Istituzione e finalità
Per l’effettiva attuazione del principio di parità stabilito dagli artt. 3, 51 e 117 della Costituzione, è istituita la Commissione comunale quale organismo permanente per la promozione di condizioni di pari opportunità tra donna e uomo e per la rimozione degli ostacoli che, di fatto, costituiscono discriminazione diretta o indiretta nei confronti delle donne. Finalità dell’istituzione della Commissione sono la promozione e la realizzazione di pari opportunità tra uomo e donna nell’educazione e nella formazione, nella cultura e nei comportamenti, nella partecipazione alla vita politica, sociale ed economica, nelle istituzioni, nella vita familiare e professionale e per rimuovere gli ostacoli che, di fatto, impediscono la piena parità di lavoro e nel lavoro.
La Commissione ha sede presso la Residenza Municipale ed è organo consultivo e propositivo del Consiglio e della Giunta.
La Commissione esercita le sue funzioni in piena autonomia, operando anche per uno stretto rapporto tra la realtà e le esperienze femminili della Regione e le donne elette nelle istituzioni. Può avere rapporti esterni ed assumere iniziative di partecipazione, informazione, ricerca e consultazione.

Art. 2- Compiti della Commissione
La Commissione esprime proposte ed elabora progetti di intervento comunale in ordine alle finalità di cui all’art. 1.
La Commissione in particolare:
1. riferisce sull’applicazione da parte di soggetti pubblici e privati delle leggi relative alla parità tra uomo e donna, soprattutto in materia di lavoro femminile e di impiego della donna;
2. raccoglie e diffonde te informazioni riguardanti la condizione femminile, promuovendo sulle stesse un permanente dibattito ed un migliore utilizzo delle fonti di informazione esistenti;
3. opera per la rimozione di ogni altra forma di discriminazione rilevata o denunciata;
4. opera per una adeguata presenza femminile nelle nomine di competenza comunale;
5. svolge indagini conoscitive e ricerche sulla condizione femminile nell’ambito comunale;
6. compie ogni altra azione utile al conseguimento delle finalità di cui all’art. 1, comma 2.
La Commissione può richiedere di essere ascoltata dalle Commissioni Consiliari in relazione agli argomenti che essa ritiene investano la condizione femminile. Le suddette Commissioni garantiscono l’audizione entro congruo termine dalla richiesta.

Art. 3 – Composizione e durata
La Commissione è composta da un minimo di 10 e da un massimo di 22 donne, elette con voto limitato dal Consiglio Comunale, scelte tra coloro che abbiano riconosciute esperienze di carattere sociale, scientifico, culturale, professionale, economico, politico, in riferimento ai compiti della Commissione, sulla base delle candidature richieste dal Sindaco alle organizzazioni politiche e sociali, ai movimenti femminili ed alle associazioni culturali e sociali. Le componenti la Commissione saranno così ripartite:
– n. 6 scelte tra le candidature presentate dai gruppi consiliari (3 espressione dei gruppi di maggioranza e 3 dei gruppi di minoranza);
– n. 5 scelte tra le candidature presentate dai Comitati Territoriali;
– n. 8 scelte tra le candidature presentate dai movimenti femminili e dalle associazioni culturali e sociali;
– n. 3 scelte tra le candidature presentate dalle organizzazioni sindacali;
Le componenti la Commissione restano in carica fino alla scadenza del Consiglio che le ha elette. Esse continuano tuttavia a svolgere la loro funzione fino al rinnovo della Commissione.
La componente della Commissione che senza giustificato motivo non partecipa a cinque riunioni consecutive della Commissione decade automaticamente. La decadenza viene comunicata al Presidente del Consiglio Comunale.
In caso di dimissioni o decadenza di cui al comma 3, subentra entro 10 giorni dalle predette dimissioni, la prima delle non elette che abbia ricevuto almeno un voto tra quelle appartenenti alla lista delle candidature della stessa dimissionaria, come individuate all’art. 3. In caso di assenza o rifiuto della subentrante e delle successive fino a esaurimento della lista, per la sostituzione della dimissionaria si procede a nuove elezioni.

Art. 4 – Presidente – Ufficio di presidenza – Funzionamento
La Commissione, nella sua prima riunione, convocata e presieduta dal Sindaco o in sua vece dall’assessore alla pari opportunità, elegge a maggioranza dei propri componenti la Presidente e la Vice-Presidente. Elegge altresì con voto limitato le tre componenti l’ufficio di presidenza.
La Presidente:
1. convoca e presiede le sedute, sentito preventivamente l’ufficio di presidenza sulla data e argomenti da trattare. La convocazione della commissione può essere altresì richiesta da 1/5 dei suoi componenti;
2. promuove l’attuazione delle iniziative approvate dalla commissione.
La Vice-Presidente coadiuva la Presidente e la sostituisce in caso di assenza o impedimento.
La Presidente, sentito il parere della Commissione, può invitare, in qualità di esperto, qualsiasi persona avente particolare competenza su un argomento iscritto all’O.d.G.
Per la validità delle decisioni è necessaria la presenza della maggioranza dei componenti in prima convocazione; in seconda convocazione per le decisioni è richiesta la presenza di 1/3 dei componenti. In caso di parità prevale il voto della Presidente.
La Commissione, se lo ritiene necessario, potrà dotarsi dì un regolamento interno per disciplinare il proprio funzionamento da approvarsi con la maggioranza di 2/3 (due terzi) delle componenti della Commissione.

Art. 5 – Programma di attività e relazione annuale
La Commissione propone al Consiglio Comunale un programma di attività con l’indicazione dei riflessi finanziari entro il 10 dicembre di ogni anno.
La Commissione inoltre, entro il 31 marzo di ogni anno, invia una relazione sull’attività svolta nell’anno precedente, corredata da osservazioni e proposte, al Sindaco e al Presidente del Consiglio Comunale. Quest’ultimo provvederà a trasmetterne copia ai Consiglieri comunali, nonché a sottoporre a relazione stessa al Consiglio, per la presa d’atto, nella prima seduta utile successiva.

Art. 6 – Rapporti di collaborazione
La Commissione sviluppa rapporti di collaborazione:
1. con il Ministero perle Pari Opportunità, con il Centro Regionale per le Pari Opportunità e con il Comitato nazionale per l’attuazione dei principi di parità di trattamento ed opportunità per le lavoratrici istituito con D.M. 8-10-1982 e con la Commissione Nazionale per le pari opportunità tra uomo e donna istituita presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri;
2. con analoghi Comitati e Commissioni presso altri enti che abbiano le stesse finalità della Commissione Pari Opportunità;
3. con associazioni e movimenti femminili presenti nel territorio.

Art. 7 – Oneri finanziari
Gli oneri finanziari per l’attività della Commissione gravano su apposito capitolo del bilancio comunale. I relativi impegni di spesa sono assunti su proposta della Commissione.
Per il funzionamento della Commissione, ivi compreso lo svolgimento dei compiti di segreteria, sono garantiti personale e strumenti adeguati.
Gli uffici comunali collaborano con la Commissione su richiesta della stessa ed in base alle disposizioni adottate. Le componenti la Commissione hanno diritto al rimborso delle spese di viaggio nella misura prevista per un dipendente comunale quando, previa autorizzazione del Presidente della Commissione stessa, si rechino per lo svolgimento delle proprie funzioni fuori del Comune ove ha sede la Commissione.
Le componenti della Commissione, nominano tra le stesse, un segretario verbalizzante. Le componenti la Commissione hanno diritto al rimborso delle spese di viaggio per l’accesso dalla loro residenza alla sede comunale, nella misura ed alle condizioni previste per i consiglieri comunali, per un massimo di 20 sedute annue.

Art. 8 – Informazione e documenti
Le informazioni ed i documenti, assunti dalla Commissione nel corso delle sue indagini, non possono essere utilizzati in modo da violare le norme in materia di tutela della riservatezza.

Art. 9 – Insediamento
La Commissione è insediata dal Sindaco entro 120 giorni dall’insediamento del Consiglio Comunale, previa costituzione della stessa ai sensi del precedente art. 3.